CCNL Bancari: rinnovato il protocollo a sostegno delle donne vittime di violenza

Confermata la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o credito al consumo fino a 18 mesi

Il 24 novembre 2025 Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil e Unisin hanno rinnovato il protocollo volto a concedere sostegni alle donne vittime di violenza. L’accordo conferma l’impegno delle OO.SS. a dare sostegno alle vittime di violenza di genere e ai figli e a favorire la diffusione di una cultura di rispetto e tutela e valorizzazione delle donne.

Nel testo viene confermata la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o credito al consumo, fino a 18 mesi, con impegno, da parte delle banche, a promuovere interventi normativi per estendere tale moratoria anche agli interessi. 

Le banche, in linea con le richieste delle organizzazioni sindacali, si impegnano a promuovere politiche occupazionali che considerino la specifica condizione delle donne vittime di violenza, inserite nei programmi di protezione, e i figli delle donne vittime di femminicidio, nonchè a valutare la definizione di formule di microcredito.

Per le lavoratrici bancarie le banche si impegnano inoltre a promuovere politiche di lavoro agile più favorevoli, volte ad assicurare continuità al rapporto di lavoro, e strumenti di tutela per garantire l’indipendenza economica.

Il protocollo siglato sarà applicato da tutte le banche e i gruppi bancari che hanno dato mandato al Comitato sindacale e del lavoro (Casl) dell’Abi.

CCNL Rai: definito il premio di risultato per il triennio 2026-2028

Prevista con la retribuzione di ottobre l’erogazione del premio destinato a quadri, impiegati e operai dipendenti 

Il 18 novembre 2025 le Parti sociali hanno siglato un verbale di accordo per definire la disciplina del Premio di Risultato relativa agli esercizi 2026-2027-2028. 

Il premio viene fissato nella misura di 1.579,27 euro riferiti al livello 4 e sarà erogato, con le competenze del mese di ottobre, al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. 

L’erogazione avrà luogo solo qualora venga raggiunto, nel bilancio del Gruppo Rai, un valore positivo. Invero, qualora gli attivi non siano comunque sufficienti a permettere l’erogazione del premio di risultato, l’importo del premio sarà determinato con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione.

La misura individuale viene rideterminata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:

– nel caso di 2 giorni di assenza nel mese, riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di 3 giorni di assenza nel mese, riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di assenze superiori ai 3 giorni nel mese, riduzione di un dodicesimo del premio annuo.

 Per giornate complessive di assenze annue inferiori a 16, non si ha alcuna riduzione del premio.

Prestazione universale: chiarimenti sulla titolarità del rapporto di lavoro

Riconosciuta l’ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (INPS, messaggio 21 novembre 2025, n. 3514).

L’INPS ha fornito chiarimenti in materia di titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico nell’ambito della quota integrativa della Prestazione universale definita “assegno di assistenza” (articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 29/2024).

In particolare, l’Istituto precisa che la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.) se, a seguito dell’istruttoria svolta dalla struttura territoriale dell’INPS, risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario medesimo.

Più nel dettaglio, deve risultare, sia nel contratto di lavoro, sia nelle buste paga quietanzate, che l’indirizzo di svolgimento dell’attività coincide con quello del domicilio del beneficiario della Prestazione universale e le mansioni del lavoratore sono di assistenza al titolare della prestazione.