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Il beneficio può essere riconosciuto anche alle occupate a tempo indeterminato con questa tipologia di contratto (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 5 febbraio 2025, n. 2).
Lo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) può essere esteso alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Ad affermarlo è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella risposta all’interpello in commento avanzato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT).
In sostanza, i commi 180 e 181 dell’articolo 1 della Legge n. 213/2023 prevedono per il triennio 2024-2026 una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. La medesima misura è prevista in via sperimentale per il 2024 anche per lavoratrici madri di 2 figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.
Sul piano oggettivo, l’agevolazione riguarda esclusivamente la quota dei contributi a carico delle dipendenti, traducendosi in un incremento della busta paga utile a contrastare il preoccupante fenomeno dell’abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici madri.
Sotto quest’ultimo profilo, la misura consiste in un intervento a sostegno delle lavoratrici madri che – a seguito dell’esenzione dall’aliquota contributiva INPS, normalmente trattenuta dallo stipendio – beneficiano di un incremento della retribuzione netta. Si tratta, dunque, di un intervento volto non a promuovere la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto piuttosto ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.
Da questo punto di vista, l’intervento sembra richiamare una misura affine, introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 137 della Legge di bilancio per il 2022 (Legge n. 234/2021) che ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% esclusivamente sulla quota a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Quest’ultima disposizione, analoga per ratio a quella in esame, è stata applicata a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il lavoro intermittente (INPS, circolare n. 102/2023). .
Pertanto, il Ministero non ravvisa elementi ostativi a utilizzare il medesimo criterio interpretativo anche con riferimento allo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182 della Legge di bilancio 2024 la cui lettera, nell’individuare come ambito applicativo generale il “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”, si limita a escludere espressamente dal beneficio in esame il solo lavoro domestico.
Quindi, tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – il Dicastero ritiene coerente con la ratio della previsione normativa aderire a un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione. Conseguentemente, il beneficio contributivo in argomento può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Stabilito l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per impiegati ed operai
La Flc-Lbc insieme alla Feneal-Sgk/Uil, Filca-Sgb/Cisl, Fillea-Agb/Cgil e Usas-Bau hanno siglato un accordo in data 21 gennaio 2025, per la determinazione dell’importo dell’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2025 per le lavoratrici ed i lavoratori del settore edile artigiano della provincia di Bolzano. Con l’accordo è stato novellato l’art. 4 del CIPL riguardante l’EVR pari al 6% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL del 3 marzo 2022.
Nel corso dell’incontro si è reso noto l’esito positivo degli indicatori per la determinazione dell’EVR che verrà riconosciuto nella misura massima del 100%, fermo restando che a livello aziendale ogni impresa procede al calcolo dei due parametri aziendali, come stabilito dal CIPL 11 maggio 2023. Di seguito, gli importi relativi all’emolumento sono riportati in tabella.
EVR Orario per gli operai | |
Livello | Importo |
1° livello | 0,33 |
2°livello | 0,38 |
3° livello | 0,43 |
4° livello | 0,46 |
EVR mensile per gli impiegati | |
Livello | Importo |
1° livello | 56,84 |
2° livello | 66,51 |
3° livello | 73,89 |
4° livello | 79,58 |
5° livello | 85,26 |
6° livello | 102,31 |
7° livello | 113,68 |
Prevista l’ultima tranche degli aumenti
Il CCNL del 4 dicembre 2023 sottoscritto dall’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.) assistita da Confindustria Moda e la Femca-Cisl, la Filctem-Cgil, la Uiltec-Uilapplicabile alle aziende che producono, in prevalenza, occhiali od articoli inerenti l’occhialeria (montature, lenti di qualsiasi materiale, astucci, galvanica, minuterie, ecc.) ha previsto nuovi minimi a decorrere dal 1°febbraio 2025.
Livello | Minimo |
Q – Area Specialist.Gest. Consolid. | 2.453,19 |
6 – Area Specialist.-Gest. Centrato | 2.448,67 |
5S – Area Tecnica-Gest. Consolidato | 2.323,29 |
5 – Area Tecnica-Gest. Centrato | 2.242,18 |
4S – Area Qualificata Consolidato | 2.075,54 |
4 – Area Qualificata Centrato | 1.992,96 |
3S – Area Qualificata Base | 1.936,25 |
3 – Area Operativa Consolidato | 1.898,42 |
2 – Area Operativa Centrato | 1.792,96 |
1 – Area Operativa Base | 1.559,43 |
Ai lavoratori con qualifica di Quadro va aggiunto l’importo di 82,64 euro a titolo di indennità di funzione.
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