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Chiarimenti del Fisco sul regime IVA applicabile agli integratori alimentari

L’Agenzia delle entrate nella risposta alla consulenza giuridica del 3 maggio 2024, n. 2, si è espressa in ordine all’aliquota IVA applicabile in via generalizzata alla commercializzazione degli integratori alimentari, secondo l’attuale quadro normativo, nazionale e comunitario.

L’Associazione istante ritiene che agli integratori  alimentari, qualificati come tali nell’etichettatura, ai sensi del D.Lgs. n. 169/2004, e inseriti nel registro nazionale degli integratori alimentari di cui all’articolo 10 del medesimo Decreto, sia applicabile l’aliquota IVA del 10% senza necessità di apposito interpello doganale preventivo.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate richiama il numero 80) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA, recante l’elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10%, che a seguito della modifica apportata dall’articolo 4ter del D.L. n. 145/2023, a decorrere dal 17 dicembre 2023 prevede: “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al D.Lgs. n. 169/2004, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l’articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987″.

 

Dunque, come già chiarito dall’Agenzia nella risoluzione n. 50/E/2021, la norma ora contempla espressamente tra i prodotti soggetti all’aliquota IVA del 10% gli integratori sotto forma di sciroppi, espressamente esclusi dal ”previgente” numero 80) della Tabella A, parte III. Tale nuova disposizione, però, subordina in ogni caso l’applicazione di questa aliquota IVA ridotta alla classificazione degli integratori di cui al D.Lgs. n. 169/2004 nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987.

 

Ben potrebbe accadere, pertanto, che degli integratori alimentari, pur in possesso di tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 169/2004 , siano classificati diversamente da ADM, come nel caso di alcuni prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande, classificati tra le bevande del Capitolo 22  e non tra le preparazioni alimentari di cui al capitolo 21. A questi, di conseguenza, non potrà essere applicata l’aliquota IVA del 10% prevista dal suddetto numero 80) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA.

CCNL Commercio (Conflavoro – Confsal): sottoscritto l’accordo

L’accordo integra e modifica il CCNL prevedendo anche un’appendice per le Aziende operanti nel settore Intelligenza Artificiale 

Lo scorso 15 aprile è stato sottoscritto da Conflavoro e Fesica-Confsal l’accordo integrativo e modificativo del CCNL commercio, terziario, distribuzione e servizi del 17 gennaio 2023 per i dipendenti delle imprese dei settori commercio, terziario, distribuzione e servizi, che entra in vigore dal 1° aprile 2024.
Di seguito le novità di maggior rilievo.
Minimi retributivi

Inquadramento Minimi al1° aprile 2024 Minimi al 1° marzo 2025 Minimi al 1° novembre 2025
Quadri  2.874,05* euro  2.926,15* euro  2.986,95*  euro
Primo Livello  2.405,50  euro  2.452,45  euro  2.507,20  euro
Secondo Livello  2.148,70  euro 2.189,30  euro  2.236,65  euro
Terzo Livello 1.909,95  euro 1.944,65  euro  1.985,15  euro
Quarto Livello 1.720,00 euro 1.750,00  euro  1.785,00  euro
Quinto Livello 1.603,25 euro 1.630,35  euro  1.662,00  euro
Sesto Livello  1.490,30 euro 1.514,65  euro 1.543,05  euro
Settimo Livello  1.354,15  euro 1.375,00  euro  1.399,35  euro
Op. vendita A 1.659,10  euro  1.687,45  euro 1.720,50  euro
Op. vendita B 1.473,00  euro  1.496,80  euro  1.524,55  euro

*Di cui 260,77 euro indennità di funzione.

Campo di applicazione
Viene modificato ed integrato il campo di applicazione così come di seguito indicato:
– Alimentazione: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio al minuto di generi alimentari (ad eccezione delle rivendite di pane e pasta alimentari che sono annesse ai forni), commercio all’ingrosso di generi alimentari, commercio al minuto e all’ingrosso di acqua minerali e di prodotti oleari, supermercati, supermercati integrati, ipermercati, discount, dark store, importatori e torrefattori di caffè;
– Piante, fiori e simili: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio al minuto e all’ingrosso di piante e fiori ornamentali, piante aromatiche, prodotti erboristici, produzione, esportazione, rivendita nonché attività di rappresentanti e grossisti di piante medicinali e aromatiche.
– Generi vari: a titolo esemplificativo e non esaustivo: commercio all’ingrosso e al dettaglio di tessuti, calzature, abbigliamento, articoli da viaggio, casalinghi, giocattoli, libri e giornali, autoveicoli, motocicli, cicli, materiali da costruzione, generi di monopolio, articoli d’arredamento, elettrodomestici, oggetti di cancelleria, armi e munizioni. Impianti distribuzione carburante e/o metano compresso per autotrazione, gioiellerie, profumerie. Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici; commercio di prodotti di parafarmacia nell’ambito della distribuzione organizzata.
– Ausiliari del commercio: a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, fornitori di enti pubblici e privati, imprese portuali di controllo, import-export.
– Servizi: a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di servizi vari alle imprese e alle persone, agenzie pubblicitarie, agenzie di pratiche auto e autoscuole, agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e relativa gestione e amministrazione, centri di assistenza fiscale, servizi di informatica, telematica, robotica, implementazione e manutenzione di hardware e software informatici, nonché noleggio e vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware; servizi generali amministrativi; consulenza di direzione e organizzazione aziendale, factoring, recupero crediti, aziende del settore della sosta e dei parcheggi, aziende di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili, imprese di leasing, call center, telemarketing, imprese di organizzazione e gestione congressi e mostre, agenzie di operazioni doganali, imprese che effettuano servizi di interpretariato e traduzione. Servizi di design, grafica e progettazione. Autorimesse e autoriparatori non artigianali. Società di carte di credito, uffici cambi extra-bancari. Aziende operanti nel settore dell’intelligenza artificiale.
Classificazione del personale
Revisionata la classificazione del personale prevedendo anche un mansionario specifico per i lavoratori di imprese che svolgono attività esclusiva nell’ICT; per i lavoratori di imprese che offrono servizi di revisione contabile, consulenza aziendale, ricerche di mercato e data processing; per i dipendenti operanti nell’ambito della pubblicità, marketing, comunicazione e organizzazione di eventi.
L’accordo specifica che le modifiche alle varie classificazioni del personale, comportanti variazioni nei livelli di inquadramento, sono valide esclusivamente per i nuovi assunti a decorrere dal 1° aprile 2024, ad eccezione degli apprendistati professionalizzanti, per i quali il nuovo sistema di classificazione entra in vigore dal 1° giugno 2024.
 Appendice “Aziende operanti nel settore Intelligenza Artificiale”
Le Parti intendono necessario inserire l’Intelligenza Artificiale in modo graduale e comunque in termini integrativi rispetto alle risorse umane che sono elemento costitutivo ed imprescindibile del concetto di organizzazione e per questo hanno ritenuto opportuno inserire nella generica Classificazione del personale due nuove figure aziendali specifiche ovvero l’Addetto Senior gestione e coordinamento IA e l’Esperto in etica dell’IA e responsabilità che, collaborando, ambiscono ad integrare le soluzioni di IA in modo costruttivo e consapevole in azienda.
Lavoro a tempo determinato
Sono previste nuove causali per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai dodici mesi:
a. Assunzione di lavoratori nei periodi di saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
b. Assunzione di lavoratori per svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
c. Assunzione di lavoratori in concomitanza con le festività natalizie, nonché nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
d. Assunzione di lavoratori in concomitanza con le festività pasquali, nonché nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
e. Assunzione di lavoratori con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
f. Assunzione di lavoratori per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;
g. Assunzione di lavoratori con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
h. incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi;
i. Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare particolari attività rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL;
j. Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
k. Lavoratori di età superiore a 50 anni;
l. Sostituzione di lavoratori assenti;
m. Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di 48 mesi).
 Periodo di comporto 
Prevista la possibilità per il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia professionale,  alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario in caso di evento continuativo. In caso di sommatoria di più eventi, il periodo di comporto è fissato in un massimo di 240 giorni nell’arco temporale di 36 mesi.

 

Ebipro: incentivo per l’utilizzo del contratto di reimpiego

L’importo massimo dell’incentivo ammonta a 800,00 euro, da riproporzionare in caso di ricorso al tempo parziale

L’Ente Bilaterale Nazionale EBIPRO ha previsto uno speciale incentivo in caso di attivazione del contratto di reimpiego, previsto dall’art. 56 del nuovo contratto degli studi e attività professionali. 
In generale, il contratto di reimpiego è stato introdotto nel rinnovo del 2015 e confermato e rivisto in quello di recente sottoscrizione, 16 febbraio 2024. Esso è finalizzato all’inserimento di persone over 50 e/o di soggetti inoccupati e disoccupati di lunga durata ai sensi dell’art. 1 lett. d) ed e), D.Lgs. n. 297/2002, il cui stato dovrà essere certificato da idonea documentazione (stato di disoccupazione), con esclusione dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione dell’apprendistato. 
Il contratto offre la possibilità a soggetti svantaggiati di ricollocarsi nel mondo del lavoro attraverso una forma di inquadramento stabile e dall’altro lato consente al datore di lavoro la possibilità di retribuire i lavoratori in reimpiego con un salario di ingresso pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 9 mesi dalla data di assunzione, e di un livello per i successivi 6 mesi rispetto a quello di inquadramento.
A tal fine, l’Ente ha introdotto un incentivo per gli studi professionali, a titolo di rimborso parziale del costo del lavoro inerente la prima mensilità successiva alla conclusione del periodo di sottoinquadramento previsto dall’art. 56 del CCNL. La misura è disciplinata da un Regolamento che ne dispone i limiti e le modalità di presentazione della domanda. L’importo massimo dell’incentivo ammonta a 800,00 euro, da riproporzionare in caso di ricorso al tempo parziale.
Il requisito per accedere al rimborso è la contribuzione regolare e continuativa alla bilateralità dello studio professionale per l’intero periodo di sottoinquadramento previsto dall’art. 56 del CCNL.