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CCNL Miniere: sottoscritta l’ipotesi di accordo con aumenti retributivi in 4 tranches

Con l’accordo in arrivo nuovi minimi retributivi a partire da dicembre e l’aumento dell’indennità per i Quadri

In data 11 luglio 2025 Assorisorse insieme a Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo che interessa 1.050 lavoratori impiegati in attività minerarie in 70 siti, dislocati in 8 regioni. Il rinnovo decorre dal 1° aprile 2025 e scade il 31 marzo 2028. Le parti hanno precisato che lo scioglimento della riserva è previsto entro il 31 luglio 2025, a seguito del percorso di votazione assembleare.

 

L’accordo prevede l’insediamento di una Commissione per rinnovare la classificazione del personale, tenendo conto del ricambio generazionale e dell’evoluzione tecnologica legata, anche, all’Intelligenza Artificiale. L’insediamento è previsto appena sciolta la riserva e il termine dei lavori è calendarizzato entro aprile 2026.

 

Dall’11 luglio 2025, la quota riguardante la previdenza complementare a carico dell’azienda è aumentata al 4%, comprensiva dello 0,2% per la quota di premorienza. Sempre a decorrere dalla stessa data, la quota dell’assistenza sanitaria complementare, livello Base, è a carico dell’azienda e riguarda soltanto il lavoratore dipendente. È compito del lavoratore integrare la quota per eventuali familiari o per un pacchetto superiore.

 

Dal punto di vista economico, per i Quadri è stato stabilito un aumento dell’indennità pari a 20,00 euro lordi mensili. Inoltre, sono previsti incrementi retributivi in 4 tranches:

dicembre 2025;
marzo 2026;
gennaio 2027;
gennaio 2028.

Livello Parametro Aumento dicembre 2025 Aumento marzo 2026 Aumento gennaio 2027 Aumento gennaio 2028 Totale aumento
1S 215 31,85 95,56 127,41 119,44 374,26
1 207 30,67 92,00 122,67 108,87 354,20
2 190 28,15 84,44 112,59 99,93 325,11
3 165 24,44 73,33 97,78 86,78 282,33
4 145 21,48 64,44 85,93 76,26 248,11
5 135 20,00 60,00 80,00 71,00 231,00
6 125 18,52 55,56 74,07 65,74 213,89
7 115 17,04 51,11 68,15 60,48 196,78
8 100 14,81 44,44 59,26 52,29 171,11
Livello Parametro Minimo 1.1.2025 Minimo 1.12.2025 Minimo 1.3.2026 Minimo 1.1.2027 Minimo 1.1.2028
1S 215 3.037,90 3.069,75 3.165,31 3.292,71 3.412,16
1 207 2.991,12 3.021,79 3.113,79 3.236,45 3.345,32
2 190 2.768,11 2.796,26 2.880,70 2.993,30 3.093,22
3 165 2.460,23 2.484,67 2.558,01 2.655,79 2.742,56
4 145 2.228,16 2.249,64 2.314,09 2.400,01 2.476,27
5 135 2.103,19 2.123,19 2.183,19 2.263,19 2.334,19
6 125 1.981,70 2.000,22 2.055,77 2.129,85 2.195,59
7 115 1.856,57 1.873,61 1.924,72 1.992,87 2.053,35
8 100 1.705,38 1.720,19 1.764,64 1.823,90 1.876,49

Fattore di correzione per la deduzione del costo del lavoro nei Gruppi di società

Con il Decreto 27 giugno 2025 pubblicato in Gazzetta, sono state apportate modifiche al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, in coordinamento con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’obiettivo principale è chiarire le modalità di calcolo della maggiorazione dei costi deducibili per le nuove assunzioni, specialmente per le società che fanno parte di un “gruppo interno”.

Il DM 25 giugno 2024 contiene disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, il quale ha introdotto, per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, una maggiorazione del costo del lavoro deducibile in caso di incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il beneficio è stato prorogato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, in base all’articolo 1, commi 399 e 400, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

Secondo il nuovo comma 8 dell’articolo 5 del DM 25 giugno 2024, come modificato dal Decreto 27 giugno 2025 “ogni soggetto appartenente al gruppo interno determina la maggiorazione del costo, qualora spettante ai sensi dell’art. 4, riducendo quello da assumere ai sensi del comma 1 ai fini della maggiorazione, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno”.

 

Il nuovo comma 8 dell’articolo 5, come chiarito nella relazione illustrativa del MEF, precisa dunque che il beneficio fruibile da ciascun soggetto appartenente al “gruppo interno” è determinato applicando al costo “agevolabile” un “fattore di correzione”.

Il costo “agevolabile” è calcolato, in prima battuta, secondo le regole previste per i soggetti stand alone (ossia pari al “minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a tempo indeterminato e l’incremento del costo complessivo del suo personale”).
Il “fattore di correzione” è costituito dal rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi occupazionali complessivi riferibili a tutte le società del gruppo interno.

 

In dettaglio, per la determinazione del “fattore di correzione“:

  • I decrementi occupazionali complessivi sono intesi come la riduzione del numero dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) verificatasi alla fine di un periodo d’imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Tali diminuzioni costituiscono il numeratore del rapporto. Le società che hanno decrementato la forza lavoro complessiva non hanno diritto alla maggiorazione.
  • Gli incrementi occupazionali complessivi sono intesi come l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) verificatosi alla fine di un periodo d’imposta, rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. Tali  incrementi costituiscono il denominatore del rapporto.

L’applicazione del “fattore di correzione” avviene come segue: se il “fattore di correzione” è superiore a 0 e inferiore a 1, deve essere applicato da ciascun soggetto del gruppo che ha avuto l’incremento occupazionale di lavoratori a tempo indeterminato e che ha contribuito ad alimentare il denominatore del rapporto. Ciò significa che il costo da maggiorare per la singola società viene ridotto. Qualora il “fattore di correzione” risulti pari o superiore a 1, la maggiorazione non spetta ad alcuna società del gruppo. Viceversa, se il rapporto è pari a 0, non sussiste alcun fattore di correzione derivante dall’appartenenza al gruppo.

 

Il MEF spiega che questa nuova formulazione è stata introdotta per superare alcune incertezze interpretative che avrebbero potuto portare a applicazioni non coerenti con la ratio della disposizione agevolativa. L’obiettivo è dare rilevanza al gruppo come unico “soggetto economico”, al fine di determinare il beneficio in misura tendenzialmente pari a quella che si sarebbe determinata se il “soggetto economico” fosse coinciso con un unico soggetto giuridico.
La modifica si intende applicabile sin dal primo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa, e quindi ha effetto già sul versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ad esempio, 30 giugno 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile) e sulle relative dichiarazioni dei redditi (ordinariamente entro il 31 ottobre 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile).

Fondo Prevedi: sottoscritto l’accordo sul contributo contrattuale

Novità a partire dal mese di luglio per i lavoratori edili

Il 4 luglio 2025, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato un accordo ai fini dell’ attuazione di quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro di categoria, con l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni della Covip al Fondo Prevedi in merito alle necessità di ridurre il divario crescente tra posizioni associate e posizioni contribuenti.

Nello specifico, per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2025, il contributo contrattuale è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi. Difatti, per i rapporti di lavoro che superino tale durata, il contributo contrattuale deve essere versato dal datore di lavoro al Fondo Prevedi a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l’importo versato per il quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi. 

Qualora l’assunzione riguardi il caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale, come risultante dai flussi informativi intercorrenti tra il Fondo, le singole Casse Edili e i datori di lavoro, il contributo contrattuale sarà versato dall’azienda fin dal primo mese del rapporto di lavoro.

Inoltre, l’accordo prevede anche una specifica erogazione retributiva da corrispondere, con modalità distinte per impiegati e operai, nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi. 

Si riportano di seguito gli importi riconosciuti dal datore di lavoro per gli impiegati e gli operai del settore industriale.

Impiegati

Livelli Valore mensile
7 16,00
6 14,40
5 12,00
4 11,20
3 10,40
2 9,36
1 8,00

Operai

LIVELLI

Importo orario

a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,072884
Operaio specializzato          0,067640
Operaio qualificato 0,060876
Operaio comune 0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini uscieri e inservienti 0,04332
                             c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,04332